La sentenza della settimana
I. Perché questa pagina
Ogni sabato una decisione della Corte di cassazione penale che merita attenzione, per la novità del principio affermato o per le ricadute concrete sulla difesa.
I passi delle decisioni sono riportati tra virgolette così come pubblicati dalla Corte di cassazione sul proprio sito istituzionale, al quale rinviano i collegamenti di ciascuna scheda; i paragrafi indicati tra parentesi sono quelli del «Considerato in diritto». Le schede hanno finalità informativa e non costituiscono parere legale sul singolo caso.

II. Le schede
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Concorso esterno e art. 7 CEDU: per il caso Lo Sicco la Corte di Strasburgo affida ai giudici italiani la data da cui la sentenza Demitry era conoscibile
Corte EDU, Sez. I, sent. 29 ottobre 2026, Lo Sicco c. Italia, ric. n. 14417/09, deliberata in camera di consiglio il 22 settembre 2026, Pres. I. Jelić. La sentenza non è ancora definitiva (art. 44 § 2 della Convenzione).
La questione
Il ricorrente era stato condannato a sette anni di reclusione per concorso esterno in associazione di tipo mafioso (artt. 110 e 416-bis c.p.), con confisca dei beni ai sensi dell'art. 12-sexies della legge n. 356/1992. Davanti alla Corte ha sostenuto che, quando i fatti sono stati commessi, il reato non era prevedibile. Ha sostenuto inoltre che l'art. 416-bis c.p. gli era stato applicato anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
I passi della motivazione
«la divergence est apparue en 1987 et a perduré jusqu’en 1994» [il contrasto è sorto nel 1987 ed è durato fino al 1994]
Sentenza, § 76 – testo ufficiale francese, traduzione non ufficiale«il appartiendra aux juridictions internes, le cas échéant dans le cadre de la procédure prévue par l’article 628 bis du CPP (paragraphes 92-93 ci-dessous), d’établir, compte tenu des moyens techniques qui étaient disponibles à l’époque des faits pour permettre l’accès à la jurisprudence, à partir de quel moment l’arrêt des chambres réunies ne pouvait plus être ignoré du public» [spetterà ai giudici interni, eventualmente nella procedura dell'art. 628-bis c.p.p., stabilire, tenuto conto dei mezzi tecnici disponibili all'epoca per accedere alla giurisprudenza, da quale momento la sentenza delle Sezioni Unite non poteva più essere ignorata dal pubblico]
Sentenza, § 79 – testo ufficiale francese, traduzione non ufficiale«la révocation de l’arrêt de condamnation ou la réouverture de la procédure constituerait le moyen le plus approprié de mettre un terme à la violation constatée et d’en effacer les conséquences pour le requérant, y compris celles relatives à la confiscation des biens» [la revoca della sentenza di condanna o la riapertura del procedimento sarebbe il mezzo più appropriato per porre fine alla violazione e cancellarne le conseguenze per il ricorrente, comprese quelle relative alla confisca dei beni]
Sentenza, § 92 – testo ufficiale francese, traduzione non ufficialeIl commento
La vicenda processuale interna è riportata ai §§ 5-17. Il Tribunale di Palermo condanna il ricorrente il 12 giugno 2000. La Corte d'appello di Palermo conferma il 10 luglio 2002. La Cassazione, con la sentenza n. 7178 del 2004, annulla con rinvio. Il giudice del rinvio conferma il 19 novembre 2004. La Cassazione rigetta il nuovo ricorso con la sentenza n. 35051 dell'11 giugno 2008, depositata il 10 settembre 2008. Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) viene poi dichiarato inammissibile.
Davanti alla Corte il motivo sui fatti del periodo 1980-1982 non supera il vaglio di ricevibilità. Il Governo aveva eccepito che la questione era stata sollevata per la prima volta con il ricorso straordinario. La Corte ritiene che quel rimedio non permettesse di esaminarla e che andasse proposta nel processo ordinario. Ricorda anche la giurisprudenza prodotta dal Governo, citata nella sentenza come Cass., Saviano, n. 8085 del 1987: i fatti anteriori alla legge n. 646 del 1982 sono punibili solo ai sensi dell'art. 416 c.p. (§§ 29, 49-53). Il motivo è quindi dichiarato irricevibile all'unanimità.
Nel merito la Corte ricostruisce gli anni del contrasto. Considera solo le pronunce della Cassazione, senza tener conto delle decisioni di merito. Fra le sentenze che escludevano la figura del concorso esterno cita Cillari, n. 8092 del 14 luglio 1987. Fra quelle che la ammettevano cita Altivalle, n. 3492 del 13 giugno 1987 (§ 77). Aggiunge che la portata stessa del reato è cambiata nel tempo, come riconosciuto dalla Cassazione nella sentenza di rigetto del 2008, che richiamava le Sezioni Unite Carnevale (2002) e Mannino (2005) (§§ 14 e 78). La Corte precisa poi che non ha rilievo l'ipotesi di inquadrare la condotta in un'altra norma incriminatrice. Osserva che nel caso concreto «tous les tribunaux ont exclu de manière catégorique que le requérant pût être considéré comme faisant partie d’une association de type mafieux» [tutti i giudici avevano escluso in modo categorico che il ricorrente potesse essere considerato partecipe dell'associazione], e che avevano escluso anche il favoreggiamento aggravato (§ 83).
L'aspetto più rilevante per l'esecuzione della sentenza riguarda la data. La sentenza Demitry delle Sezioni Unite è stata pronunciata il 5 ottobre 1994 e depositata il 28 dicembre 1994. Il ricorrente sosteneva che fosse stata pubblicata sulle riviste solo mesi dopo, e che il reato fosse diventato prevedibile dal 28 giugno 1995 (§ 57). La Corte non fissa questa data. Ne affida l'accertamento ai giudici interni, con un richiamo alla decisione Di Sante c. Italia del 2004 (§ 79). Ai giudici interni spetta anche stabilire fino a quale data il ricorrente poteva rispondere ai sensi dell'art. 416-bis c.p., e quindi se la violazione riguardi tutte le condotte contestate o solo una parte (§ 93).
Quanto ai rimedi, la Corte indica la revoca della condanna o la riapertura del procedimento ai sensi dell'art. 628-bis c.p.p. Ricorda inoltre la riparazione per ingiusta detenzione prevista dall'art. 314 c.p.p. (§ 92). Per questo considera la constatazione della violazione una soddisfazione equa sufficiente per il danno morale e non liquida nulla per il danno materiale. Riconosce 5.000 euro per le spese del procedimento davanti alla Corte (§§ 94 e 97). Il motivo sulla confisca, esaminato solo sotto l'art. 1 del Protocollo n. 1, è considerato una conseguenza della violazione dell'art. 7. Non viene quindi deciso separatamente ma assorbito nella parte sull'equa soddisfazione (§ 88).
La violazione dell'art. 7 è accertata con cinque voti contro due. Alla sentenza sono allegate le opinioni dissenzienti del giudice R. Sabato, alla quale aderisce il giudice D. Derenčinović, e del giudice D. Derenčinović, alla quale aderisce il giudice R. Sabato.
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Custodia in carcere dell'ultrasettantenne: le esigenze di «eccezionale rilevanza» richiedono elementi attuali
Cass. pen., Sez. I, sent. n. 35365/2026, ud. 16 luglio 2026, dep. 5 ottobre 2026, Pres. S. Aprile, Rel. M. Micali.
La questione
La Corte doveva verificare la tenuta della motivazione con cui il tribunale del riesame aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un imputato ultrasettantenne, condannato in primo grado all'ergastolo per un omicidio aggravato commesso nel 1975. Si trattava di stabilire quale peso abbiano il decorso del tempo, la presunzione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e il limite dell'art. 275, comma 4, c.p.p., che consente il carcere per chi ha superato i settant'anni solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
I principi affermati
«la deroga al divieto di custodia carceraria nei confronti dell'ultrasettantenne esige un giudizio prognostico di ben maggiore consistenza, che, pur muovendo, come in ogni valutazione cautelare, dall'apprezzamento di dati concreti, specifici e attuali, si traduce nella sostanziale certezza che il soggetto, ove sottoposto a misure diverse dalla custodia intramuraria, si darebbe alla fuga, si attiverebbe per inquinare la genuinità delle emergenze o persevererebbe nella commissione di delitti della medesima specie di quelli per cui si procede»
Considerato in diritto, § 2.1«resta ferma, ai fini del giudizio cautelare, la valenza conoscitiva degli elementi acquisiti e la loro attitudine a concorrere alla ricostruzione della personalità e della pericolosità del soggetto, indipendentemente dalla formale posizione processuale da questi assunta nel diverso procedimento, ma che la significatività di tali elementi deve essere approfondita quando non sia stata già qualificata nelle sedi proprie»
Considerato in diritto, § 3.3«il requisito dell'attualità del periculum previsto dall'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., pur richiedendo che il rischio di allontanamento si collochi in una dimensione temporale prossima e concretamente prevedibile, non postula necessariamente l'esistenza di comportamenti già espressivi dell'inizio della fuga ovvero di atti ad essa immediatamente prodromici»
Considerato in diritto, § 5.1Il commento
Con sentenza del 4 febbraio 2026 la Corte di Assise di Como aveva condannato l'imputato all'ergastolo per un omicidio aggravato commesso nell'estate del 1975, dichiarando prescritto il concorrente sequestro di persona a scopo di estorsione. Dopo il fermo e la convalida da parte del g.i.p. di Milano, che si era dichiarato incompetente, la stessa Corte di Assise aveva disposto la custodia in carcere nel termine dell'art. 27 c.p.p.; il Tribunale di Milano, in sede di riesame, aveva confermato la misura ravvisando esigenze di eccezionale rilevanza sotto il profilo del pericolo di fuga e del rischio di reiterazione. Il ricorso della difesa riguardava soltanto le esigenze cautelari.
La Prima Sezione ricorda che la presunzione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. ha natura «doppiamente relativa» e che il comma 4 del medesimo articolo, «secondo il granitico insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, prevale anche nei confronti della presunzione cautelare prevista dal comma 3» (§ 2, con richiamo a Sez. 1, n. 13111 del 19/02/2025, T., Rv. 287809 – 01). Le esigenze di eccezionale rilevanza non sono una categoria autonoma ma una forma qualificata dei pericula dell'art. 274 c.p.p., da intendere secondo la nozione delineata da Sez. 1, n. 3336 del 09/07/1992, Varasso, Rv. 191748; il discrimine rispetto alle esigenze ordinarie sta nel «grado di intensità» con cui il pericolo si manifesta, e per l'ultrasettantenne occorre la «sostanziale certezza» indicata da Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv. 269167 (§ 2.1).
Sul pericolo di reiterazione, la Corte rileva che i precedenti valorizzati si arrestano ai primi anni Novanta, che la pena è stata espiata nel 2008 senza successive pendenze o segnalazioni di polizia e che a carico dell'imputato non risultano condanne per associazione mafiosa o per l'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. Per la Corte, la generica valorizzazione della gravità delle condanne per fatti remoti, estranei al circuito della criminalità mafiosa, «di per sé non è idonea a supportare dal punto di vista logico la valutazione di attualità delle esigenze cautelari a fronte di un lungo e più attuale periodo di tempo durante il quale non sono emersi, neppure a livello di segnalazioni di polizia, fatti di penale rilevanza» (§ 3.2). Quanto alle captazioni acquisite in un altro procedimento, il giudice della cautela avrebbe dovuto approfondire la deduzione difensiva secondo cui in quella sede il ricorrente non aveva rivestito la qualità di indagato o imputato, tenendo conto dell'«intrinseca incompletezza del materiale versato nel procedimento» (§ 3.3). Mancando una verifica sui rapporti mantenuti negli anni successivi alla scarcerazione del 2008, la conclusione che il ricorrente continuerebbe con certezza a delinquere, secondo la Corte, «rischia di risolversi in una mera proiezione delle risultanze storiche acquisite, non adeguatamente corroborata da elementi idonei a dimostrarne l'attuale persistenza al momento della decisione cautelare» (§ 4.2).
Sul pericolo di fuga, la sentenza osserva che l'acquisto di un biglietto aereo per rientrare nel luogo di residenza, qualificato dallo stesso Tribunale come dato neutro, «non può, al tempo stesso, essere valorizzato quale indice sintomatico dell'attualità del pericolo di fuga» (§ 5.2), e che la pregressa latitanza, degli anni Settanta, è definita «certamente significativa sul piano storico, ma risalente a quasi cinquant'anni addietro». L'esistenza di una rete di protezione sul territorio, poi, era stata desunta in modo sostanzialmente automatico da contatti del passato, sicché il giudizio prognostico finiva per risolversi «in una mera postulazione, fondata più sulla persistenza astratta di relazioni criminali storicamente esistite che sull'accertamento della loro concreta e attuale capacità di agevolare un eventuale progetto di sottrazione all'esecuzione della pena» (§ 5.3).
L'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Milano per un nuovo giudizio; resta assorbita la questione dell'adeguatezza della misura, anche con riferimento all'art. 275-bis c.p.p. (§ 6 e dispositivo).
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Superbonus e crediti fittizi: la truffa aggravata si consuma con la prima cessione
Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 36525/2026, ud. 26 febbraio 2026, dep. 16 ottobre 2026, Pres. S. Mogini, Rel. G. Liberati; nello stesso senso la sent. n. 36526/2026, pari data.
La questione
Le Sezioni Unite dovevano stabilire se la creazione di crediti d'imposta fittizi nell'ambito del Superbonus 110%, con l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, rientri nell'indebita percezione di erogazioni pubbliche dell'art. 316-ter c.p. oppure nella truffa aggravata degli artt. 640 e 640-bis c.p. e, in questo secondo caso, se il reato sia consumato o soltanto tentato.
I principi di diritto
«Nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione, è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.»
Considerato in diritto, § 7«Nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la truffa aggravata di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen., realizzata mediante la costituzione di un credito d'imposta fittizio e l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito prevista dall'art. 121, comma 1, lett. a) e b), del medesimo decreto-legge, si consuma con il perfezionamento della prima cessione, mediante la comunicazione dell'opzione all'Amministrazione finanziaria e l'accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario attraverso la Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate, non essendo necessari il successivo utilizzo del credito in compensazione, la sua riscossione o l'ulteriore cessione»
Considerato in diritto, § 18Il commento
La questione era stata rimessa dalla Seconda sezione penale (ordinanza del 22 ottobre 2025) dopo aver rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
Sulla qualificazione si contrapponevano due orientamenti. Il primo ravvisava la truffa aggravata (Sez. 2, n. 45868 del 17/10/2024, Barbera; Sez. 2, n. 40015 del 23/10/2024, Errichiello; Sez. 2, n. 26906 del 12/06/2025, Mastio). Il secondo riconduceva le condotte all'art. 316-ter c.p., sul rilievo che il controllo dell'Agenzia delle Entrate sarebbe successivo all'erogazione (Sez. 6, n. 46354 del 29/10/2024, Suardi). Le Sezioni Unite aderiscono al primo, applicando i criteri distintivi fissati da Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, e da Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, e il carattere sussidiario dell'art. 316-ter già affermato da Corte cost., ord. n. 95 dell'8 marzo 2004.
Il fondamento è nella disciplina degli artt. 119, 121 e 122-bis del d.l. n. 34 del 2020, quest'ultimo inserito dall'art. 2 del d.l. 11 novembre 2021, n. 157: visto di conformità, asseverazioni dei tecnici abilitati, comunicazione dell'opzione che l'Agenzia può prendere in carico o scartare e, in presenza di profili di rischio, sospendere fino a trenta giorni. Per la Corte, quel procedimento «è dunque strutturalmente diverso da un procedimento nel quale il beneficio consegue alla mera dichiarazione dell'interessato» (§ 4) e «La falsità non si esaurisce, quindi, nella mendace affermazione del richiedente. Essa investe il sistema documentale predisposto dalla legge per dimostrare l'esistenza dei presupposti del beneficio» (§ 6).
Sul momento consumativo gli orientamenti erano tre: la riscossione o la compensazione del credito (Sez. 3, n. 23402 del 07/03/2024, Pizzamiglio); la sola creazione del credito con l'esercizio dell'opzione (Sez. 2, n. 45868/2024, Barbera); la prima cessione (Sez. 2, n. 40015/2024, Errichiello). La Corte condivide il terzo, muovendo dalla nozione di truffa come reato istantaneo e di danno (Sez. U, n. 1 del 16/12/1998, dep. 1999, Cellammare; Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo) e dall'art. 1264 c.c., che collega l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto alla sua accettazione o notificazione (§ 16). «La mera creazione del credito in capo al beneficiario originario non è sufficiente» (§ 14), mentre la compensazione costituisce «una modalità di utilizzazione di una posizione patrimoniale già acquisita» (§ 17). Nel caso di utilizzo diretto della detrazione da parte del contribuente, profitto e danno si verificano con la messa a disposizione del credito nel suo cassetto fiscale (§ 17).
Due profili della motivazione interessano direttamente la difesa. Il primo riguarda il sequestro: nel caso deciso il Tribunale del riesame di Palermo aveva annullato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualificando il fatto come tentato, poiché gli artt. 640-quater e 322-ter c.p. lo prevedono solo per l'ipotesi consumata; le Sezioni Unite hanno annullato l'ordinanza con rinvio. Il secondo riguarda il cessionario: la Corte richiama l'art. 121, commi 5, 6, 6-bis e 6-quater, del d.l. n. 34 del 2020, che limita il recupero al beneficiario, subordina la responsabilità solidale del fornitore o del cessionario al concorso nella violazione con dolo o colpa grave e pone sull'ente impositore l'onere di provarlo (§ 15). Resta fermo, come ricordato in motivazione con le parole di Sez. U Carchivi, che l'accertamento dell'induzione in errore «è questione di fatto, che risulta riservata al giudice del merito».